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San Donà di Piave

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STUDIO NOTAIO TERRACINA

SPOSINI ALL’ ESTERO, ATTENTI!

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LA LEGGE DEL PRIMO STATO DI RESIDENZA VI SEGUIRÀ PER SEMPRE…COSA FARE?

REGOLAMENTO UE 1103/2016

Per chi si è sposato, o si sposerà, dopo il 29 gennaio 2019, c’è una novità sul regime patrimoniale tra i coniugi , introdotta dal regolamento europeo 1103/2016.

Si applica infatti la legge dello Stato in cui per la prima volta si è fissata la residenza abituale comune, e ciò anche se i coniugi hanno la stessa cittadinanza.

Per esempio, se due italiani vivono in Inghilterra, lì si sposano e fissano la loro prima residenza abituale, i loro rapporti saranno sempre regolati dalla legge inglese, anche se poi torneranno a vivere in Italia.

La questione risulta ancora più complessa se si pensa che non esiste una definizione di residenza abituale comune, nè tale nozione si ricava con certezza dalla giurisprudenza comunitaria.
Nemmeno è previsto un termine entro il quale fissare la prima residenza. Un anno? Sei mesi?
Non si sa.

Tra l’altro il regolamento UE, all’articolo 20, sancisce il principio di applicazione universale della legge designata dal regolamento come applicabile: significa che si applica anche nelle ipotesi in cui non sia la legge di uno stato membro.
Per esempio, vengono in Italia due statunitensi sposati a fabbraio 2019, la cui prima residenza abituale era stata fissata in Arabia Saudita; per l’Italia ai loro rapporti patrimoniali si applica la legge araba.

Per ovviare alle incertezze, può essere molto utile una convenzione matrimoniale in cui si sceglie una volta per tutte la legge applicabile ai propri rapporti patrimoniali.
Quale legge si può scegliere?
1. la legge di residenza abituale di uno o entrambi i coniugi o futuri coniugi
2. La legge di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo.

La scelta può essere anche retroattiva; in tal caso sono salvi i diritti dei terzi.

La scelta della legge applicabile ai sensi del nuovo regolamento UE può essere fatta anche da chi si è sposato DOPO il 29 gennaio 2019.

In caso di coniugi di diversa cittadinanza, o con residenza abituale all’estero, la convenzione può essere davvero utile, ed in certi casi indispensabile, in quanto la legge scelta varrà a regolare il rapporto in tutti i paesi europei che hanno adottato il regolamento, evitando così inestricabili conflitti di norme.
Inoltre si applica a tutti i beni, indipendentemente da dove siano situati.

Si evitano così situazioni paradossali in cui un cittadino dello Stato ALFA che compra un immobile nello stato BETA è considerato in comunione legale nello Stato ALFA e in separazione in BETA… cosicché nello stato ALFA l’immobile è anche di sua moglie, nello Stato BETA è solo suo.

Date le notevoli incertezze interpretative, per gli sposini transfrontalieri la convenzione matrimoniale è senz’altro opportuna.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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