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STUDIO NOTAIO TERRACINA

SOCIETÀ DI CAPITALI E PERDITE EMERSE NELL’ESERCIZIO 2020: ADEMPIMENTI CONTABILI E OBBLIGO DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA

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La legge 30 dicembre 2020 n.78 apporta delle notevoli modifiche alla disciplina delle perdite di SOCIETÀ DI CAPITALI emerse nel corso del 2020.
Questa disciplina speciale era stata introdotta dall’articolo 7 del decreto liquidità, che aveva sancito la non applicazione delle norme sulla riduzione obbligatoria per perdite nè di quelle sullo scioglimento conseguente a perdite delle società di capitali e cooperative.

La nuova formulazione fa riferimento alle perdite EMERSE NELL’ESERCIZIO IN CORSO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020, e prevede che esse siano DISTINTAMENTE INDICATE NELLA NOTA INTEGRATIVA specificando la loro ORIGINE e le MOVIMENTAZIONI intervenute in corso di esercizio.

È inoltre previsto, sempre con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 2020, che l’assemblea convocata senza indugio per le perdite di cui agli articoli 2447 e 2482 ter del cc debba SCEGLIERE se:

– Ricostituire il capitale
– Deliberare la trasformazione in altro tipo
– Rinviare queste decisioni alla chiusura del QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO.
Se ne deduce che, qualora emergano tali perdite, una delibera dell’assemblea è comunque necessaria; ma in ogni caso non opera la causa di scioglimento della società.

Di seguito la disposizione.

Art. 1 – Comma 266
266. L’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:
« Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) – 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio».

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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