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STUDIO NOTAIO TERRACINA

REVOCATA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PERCHÈ L’IMMOBILE È DI LUSSO? RISPONDE ANCHE IL VENDITORE!

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Cassazione 2633 del 5 febbraio 2020

Con questa recentissima sentenza, la Cassazione ha affermato un importante (e temibile) principio.
Qualora siano state chieste in atto le agevolazioni prima casa, ma esse siano state revocate dall’Agenzia delle Entrate per mancanza dei presupposti, della maggiore imposta risponde non solo l’acquirente, ma anche il venditore.

Quest’ultimo va esente da responsabilità solo se la revoca dipenda da cause imputabili al solo comportamento dell’acquirente , come nel caso di dichiarazione mendace resa da costui in atto ( es. dichiarando falsamente di non essere titolare di diritti su immobili acquistati con agevolazioni i prima casa) .

Ma nel caso di immobile di lusso, trattandosi di circostanza oggettiva, di essa risponde anche il venditore.

Nella sentenza è stato ribadito anche un altro principio: che la superficie di 240 mq, che non deve essere superata per potersi parlare di immobile “ non di lusso”, va conteggiata conteggiando i muri perimetrali e divisori.
Non ci si può limitare a calcolare la superficie calpestabile.

Ora per fortuna la norma è cambiata, per determinare se un immobile è di lusso o meno ci si basa sulla categoria catastale.

Ma allora attenzione se l’accatastamento è recente e non è ancora stato confermato dal catasto….

Dott. Valeria Terracina

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