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STUDIO NOTAIO TERRACINA

POLIZZAVITA A FAVORE “DEGLI EREDI”

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A CHI SPETTANO REALMENTE I SOLDI?

Sezunite 11421/2021

In molti conoscono il meccanismo delle polizze vita, sovente utilizzato per trasferire delle somme di denaro o degli assets finanziari in vista della propria morte. Spesso però esse rappresentano semplicemente una buona scelta di investimento, e le modalità di trasferimento del denaro dopo la morte dell’intestatario non è il motivo principale per cui la polizza viene sottoscritta… per tale motivo l’indicazione dei beneficiari non è fatta con la dovuta attenzione. In cosa consistono queste polizze?

Si tratta di denaro investito in gestioni separate di Banche ed assicurazioni, e può avere ad oggetto titoli di stato, obbligazioni, ma anche azioni. Alla morte dell’intestatario, il denaro non entra in successione. Va direttamente trasferito al beneficiario della polizza che lo acquista per un diritto proprio derivante dal contratto, e non per diritto successorio. A chi vanno allora il denaro ed i titoli presenti nella polizza, alla morte dell’intestatario?

La questione è semplice quando il beneficiario ( o i beneficiari) sono indicati sulla polizza con nome e cognome. Qui non c’è alcun dubbio: la polizza va liquidata a loro. Spesso, però, come beneficiari sono indicati genericamente “ gli eredi” oppure “ gli eredi legittimi” Questa scelta è spesso suggerita dalla banca o dalla assicurazione, e normalmente viene considerata una buona idea da chi sceglie la polizza solo come investimento, e non per indirizzare una somma a qualcuno fuori dalle regole successorie. E qui però possono iniziare i problemi. Cosa si intende per “ eredi” o per “ eredi legittimi” ? È come si divide tra loro il ricavato della polizza?

La risposta può sembrare semplice, ma non è così se si pensa che ci possono essere dei soggetti che dovrebbero essere eredi legittimi ( come i figli) ma che rinunciano all’eredità. In questo caso la polizza va anche a loro o no? Poi, in caso ci sia un coniuge superstite e tre figli, le quote di eredità si ripartiscono tra loro in modo diverso: questa ripartizione vale anche per le somme della polizza? A queste domande dà risposta la sentenza delle Sezioni Unite.

Secondo la Suprema Corte, per “ eredi” si intende quelli che, al momento di sottoscrizione della polizza, sarebbero chiamati all’eredità, per legge o per testamento. Non importa se rinunciano. Quindi se viene nominato erede per testamento Tizio, e lui rinuncia, ugualmente potrà conseguire la polizza se questa ha come beneficiari “ gli eredi”.

Attenzione che per “ eredi legittimi “ si intendono quelli che sarebbero chiamati all’eredità per legge, anche se c’è un testamento! Quindi se viene nominato erede l’amico Tizio, che accetta l’eredità, a lui però non andrà la polizza se questa indica come beneficiari gli eredi legittimi, che saranno i parenti, o comunque quelli cui si sarebbe devoluta l’eredità se non ci fosse stato testamento. Infine, secondo la Suprema Corte la polizza viene liquidata agli “eredi” in parti uguali, e non secondo le quote previste dalle norme sulla successione legittima o dal testamento. Da ultimo, le Sezioni Unite considerano il caso del beneficiario premorto rispetto all’intestatario della polizza. In questo caso la polizza va liquidata ai suoi eredi, è ripartita tra loro secondo le regole della successione. Attenzione dunque quando si sottoscrive una polizza! L’indicazione dei beneficiari è molto importante, e il generico riferimento agli eredi può non portare all’effetto sperato. E se non si è sicuri di esser stati chiari nell’indicazione dei beneficiari nella polizza? Niente paura! È sempre possibile, nel testamento, modificare o meglio precisare i beneficiari di una polizza vita. Chiedere al vostro Notaio!

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
0421 333038
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