Cassazione 11401/2020
Quante volte mi hanno posto la fatidica domanda: devo comprare una abitazione
con le agevolazioni prima casa, ma non posso perché ho un’altra abitazione intestata. ![]()
Cosa faccio![]()
Bisogna ammettere che adesso il problema, in parte, si è risolto, perché la legge prevede la possibilità, per chi ha già una abitazione acquistata con le agevolazioni, di acquistarne un’altra godendo delle agevolazioni medesime,
purché si impegni a vendere quella preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Ma non sempre questa soluzione è praticabile: può darsi che per vendere la casa preposseduta serva più tempo.![]()
Oppure può darsi che la casa preposseduta
non sia stata acquistata con le agevolazioni prima casa, ma si trovi nello stesso Comune ove è sita la nuova casa che si intende acquistare. ![]()
In questo caso non è possibile comprare una nuova casa con le agevolazioni ( che non sono concesse a chi è già proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di una casa sita nello stesso Comune, anche se comprata senza agevolazioni);
nè è consentito utilizzare la norma che ti concede un anno di tempo per vendere l’abitazione preposseduta, perché si applica solo per le case comprate con le agevolazioni “ prima casa”.
Che fare? ![]()
Come abbiamo visto in un post precedente, c’è chi, in modo semplicistico , dona la casa preposseduta ad un suo congiunto: con possibili problemi in caso di rivendita, che per essere risolti necessitano spesso di soluzioni drastiche come la risoluzione. ![]()
C’è chi allora vende al coniuge o al figlio; ma la vendita ( che spesso è una donazione simulata), anche se ha il pregio di non creare problemi con la successiva alienazione, ha il difetto però di essere costosa, perché le imposte sono più onerose. ![]()
De allora ecco la soluzione: dire la verità!
Cioè che intestiamo questa “ vecchia” casa
al coniuge, o ad un parente, non perché vogliamo fargli un regalo
, e non perché vogliamo ricevere un prezzo…![]()
Ma vogliamo che se la intesti perché la venda ![]()
e ci consegni il prezzo ![]()
quando lo riscuote!
Questo è il mandato ad alienare… con strumentale trasferimento dell’immobile.
In termini molto semplici: do mandato al coniuge perché venda la mia casa; ma deve farlo a nome suo. Però nel mio interesse.
Perché ciò avvenga, gli trasferisco l’immobile.![]()
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Questo trasferimento è funzionale alla esecuzione del mandato, cioè la vendita a suo nome. Quindi è gratuito. Ma siccome la vendita è nel mio interesse, dovrà consegnarmi il prezzo.![]()
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Ma qual è il trattamento fiscale dell’operazione![]()
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Il mandato in sè sconta imposta fissa, questo è indubbio.
Ma il trasferimento dell’immobile funzionale al mandato?![]()
Si è ritenuto che scontasse le imposte di donazione, trattandosi di atto gratuito.
E finora così è stato tassato.
Ma adesso la Cassazione, con questa sentenza
11401/2020,
afferma invece che il trasferimento sconta imposta fissa, in analogia con il trust, perché non vi è nessun reale trasferimento di ricchezza dal mandante al mandatario, che deve infatti consegnare il prezzo di vendita al mandante.
Si adeguerà di buon grado l’Agenzia delle Entrate?
Vedremo
!