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STUDIO NOTAIO TERRACINA

IMPOSTE AZZERATE PER IL COSTRUTTORE

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E SE IL LEGISLATORE CAMBIA IDEA… E RIVUOLE LE IMPOSTE PROPORZIONALI?

Abbiamo gioito quando, il primo maggio 2019, è entrato in vigore il decreto legge 34/2019, che prevede un’importante agevolazione fiscale (imposte fisse!) per il costruttore che compra un edificio, lo demolisce, ed entro 10 anni ne costruisce un altro in regola con la normativa antisismica e di categoria A o B, e procede alle rivendite.

Ma si tratta, appunto, di un decreto legge.
Che produce effetti per solo 60 giorni, se non viene convertito entro questo termine.
Altrimenti decade con efficacia retroattiva: è come se non fosse mai esistito!

In più, la legge di conversione, quand’anche intervenga, può stabilire delle modifiche o regolare diversamente la materia.

Ma allora, se io costruttore domani compro un edificio da demolire… non è che tra sessanta giorni scopro che le imposte fisse erano uno scherzo, il legislatore ha cambiato idea… e mi chiede le proporzionali????

Può essere.
Ma anche no.

Vediamo i possibili scenari.

1. il decreto legge non viene proprio convertito. In genere in questi casi c’è una legge che fa salvi gli effetti degli atti già stipulati; quindi chi ha già stipulato dovrebbe esser salvo. Ma non è sicuro che questa legge ci sia. Se non c’è, mi toccherà pagare le imposte proporzionali…
2. Viene convertito così come è. Perfetto! Nessun problema.
3. Viene convertito con modifiche o sostituzioni. Che succede allora? In questo caso la giurisprudenza della Cassazione distingue tra emendamenti:
– modificativi, che cambiano la disciplina solo per il futuro, mentre la norma precedente continua a regolare i rapporti pregressi;
– Sostitutivi, che vanno a regolare anche i rapporti precedenti.

Si veda, da ultima, Cassazione civ. sez. III, del 10 maggio 2016, n. 9386, che distingue così tra modifica e sostituzione:
“nel primo caso (modifica) ci troveremmo al cospetto d’un decreto legge contenente una fattispecie astratta alla quale la legge di conversione aggiunge o sottrae soltanto alcuni elementi costitutivi; nel secondo caso (sostituzione) ci troveremmo al cospetto d’una legge di conversione che continua a disciplinare la stessa fattispecie concreta già disciplinata da una norma contenuta nel decreto- legge, ma lo fa in modo totalmente diverso rispetto a quest’ultimo”

Venendo al nostro costruttore?

Visto che la norma esiste e siamo sicuri che rimarrà così solo per 60 giorni, forse conviene stipulare subito… se non la convertono almeno c’è la possibilità che facciano salvi gli effetti del suo atto…
E se non sono fatti salvi pazienza, comunque avrebbe dovuto pagare il 9 per cento anche aspettando ! E almeno ha avuto una chance di pagare meno.

In sintesi: se comunque l’atto lo dovete stipulare, e prima o dopo i 60 giorni non fa differenza, allora tanto vale farlo prima…
c’è una maggiore probabilità di ottenere le agevolazioni.
Ma tenete da parte le imposte proporzionali… non si sa mai!

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
0421 333038
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