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STUDIO NOTAIO TERRACINA

IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO. L’ATTESTATORE RISCHIA… ANCHE DI NON ESSERE PAGATO!

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Ieri terzo incontro del corso di Alta formazione sul Codice della Crisi a Vicenza.
Si è parlato, tra l’altro, da parte del professor Menti, del piano attestato di risanamento.

Che cosa è il piano attestato di risananento?

Non è una procedura concorsuale.

Il piano è un business plan, un piano industriale che può comportare operazioni anche straordinarie come fusioni, oppure diversi atti negoziali; ma anche uno solo, come la vendita di un bene, magari importante, che serve per risolvere i problemi di indebitamento (es. per sostenere il debito a sei mesi come da indicatori delineati dai dottori commercialisti).

Attualmente ha una scarna disciplina:
L’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. prevede che non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Quindi la finalità non deve essere liquidatoria, ma mirare al risanamento dell’impresa.

Il piano rimanda a una serie di iniziative; ma in teoria potrebbe riguardare solo l’imprenditore predisponente e la controparte di quel singolo accordo.

L’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. prevede che un professionista indipendente, designato dal debitore, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, in possesso di stringenti requisiti.

L’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. prevede inoltre che, su richiesta del debitore, il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese.
Il fatto che il piano “possa “ essere pubblicato significa che esso è destinato a rimanere segreto ( può essere pubblicato nel registro imprese ma anche no).
Quindi si può lasciare nel cassetto finché non c’è fallimento e revocatoria ( es. nel caso l’operazione sia un atto particolare, come un pagamento con compensazioni): in quel momento è possibile esibire l’accordo perché in esecuzione del piano.
Però non c’è stato nessun giudice che ha vigilato sull’accordo, c’era solo un attestatore ex art 67 L.f. che ha accertato la sostenibilità del piano.

Ricordiamoci che questi piani sono eredi degli accordi stragiudiziali, un tempo giudicati nulli radicalmente dalla giurisprudenza, poi visti con minor rigore: ma rimaneva il rischio di sanzioni civili e penali se non riuscivano nell’intento di risanamento e vi fosse stato il default dell’impresa.

Questa disciplina rimuove i vecchi accordi lesivi della par condicio; però serve l’attestatore che assume responsabilità per dire che, allo stato, ( secondo la diligenza di cui all’articolo 1176 secondo comma cc ) il piano può essere riconosciuto come legittimo.
Ma non essendoci il vaglio del giudice, quest’ultimo interverrà dopo: nel momento in cui il piano viene esibito per dire che la vendita (o l’operazione per cui si vuole agire in revocatoria) è coperta dal piano.

Il giudice del fallimento giudicherà la valutazione dell’attestatore con criterio ex ante (come nella responsabilità per atti gestionali dannosi) . Se risulta che qualunque attestatore avrebbe giudicato così , allora l’atto si salverà dalla revocatoria.
Altrimenti non è detto.
Attenzione allora che il compito dell’attestatore non è semplice: sicuramente dovrà fare una due diligence, predisporre la situazione economica, finanziaria, insomma un controllo sostanziale e non formale.

Attenzione anche al compenso.
Secondo la Cassazione (1895/19 ) poiché non è procedura giudiziaria concorsuale ma è stragiudiziale ( è una decisione dell’impresa per il risanamento), di conseguenza il credito del professionista che ha assistito per predisporre il piano non è prededucibile.

Il piano attestato di risanamento trova ora una nuova e più approfondita regolamentazione all’interno dell’art. 56 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCI) (pubb. nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O. ) in vigore il 15 agosto 2020).
Si tratta di una disciplina sostanzialmente ricalcata su quella precedente, ma in modo più preciso e dettagliato, in quanto stabilisce quali sono i presupposti ( l’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, in stato di crisi o di insolvenza, ma non irreversibile) in presenza dei quali il creditore può predisporre un piano, rivolto ai creditori, o a uno o più di essi, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Anche il contenuto del piano ( che deve avere data certa) è indicato dettagliatamente dall’art. 56, comma 2, CCI , mentre gli allegati sono descritti all’articolo 39 dello stesso.

Infine l’art 56, comma 2, CCI prevede, come nella disciplina previgente, che un professionista indipendente provveda alla attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica e giuridica del piano; professionista avente i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), CCI.

Invariata anche la tendenziale segretezza del piano, in quanto l’imprenditore “può” ( ma non deve) chiedere che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese, così come previsto dall’art. 56, comma 5,CCI

Un requisito importante viene richiesto dall’art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 14/2019 per gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano: devono essere provati per iscritto e avere data certa.

Invariata anche l’esenzione dall’azione revocatoria: come l’art. 67 L.F., l’art. 166 CCI esenta dall’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento.
Attenzione però che non c’è più esenzione dall’azione revocatoria in caso di dolo o colpa grave del professionista attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.
L’art. 166 del D.lgs. n. 14/2019 prevede anche l’esenzione dalla revocatoria ordinaria.

Infine L’art. 324 del D.lgs. n. 14/2019 esclude anche l’applicabilità degli artt. 322, comma 3, (bancarotta preferenziale) ed art. 323 (bancarotta semplice) in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento.

Anche con la nuova disciplina, naturalmente, potrà esserci un controllo posteriore del giudice, per valutare la diligenza del professionista e di conseguenza le tenuta del piano.
Ed anche in questo caso non si tratta di procedure concorsuali, quindi i crediti dell’attestatore sono sforniti della tutela rappresentata dalla prededuzione.
Insomma, una disciplina più complessa, con più oneri per il professionista… e con gli stessi rischi ( anche di mancato pagamento) di prima. 

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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