STUDIO NOTAIO TERRACINA

FINE DELLA REVOCATORIA? COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

L’art 19 del codice della crisi disciplina l’istituto della composizione della crisi, che può essere attivato dal debitore innanzi all’OCRI.

Quest’ultimo è un organismo istituito presso le camere di Commercio e formato da tre esperti in materia aziendalistica, contabile è legale disciplinato dall’articolo 16.

L’OCRI una sorta di consulente- supervisore, non ha poteri coercitivi.
Studia con il debitore ed i creditori (o alcuni di essi) una soluzione per uscire dalla crisi o comunque attenuarla.

Se al termine del procedimento di composizione assistita si firma un accordo tra il debitore e uno o più creditori, questo accordo viene depositato presso l’OCRI, non è ostensibile a chi non vi ha partecipato e “produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento “ ( comma 4).

Tra questi effetti c’è la sottrazione all’azione revocatoria.

Quindi, sotto la supervisione dell’OCRI, il debitore può accordarsi anche solo con alcuni creditori, che non è detto che siano privilegiati, per la soddisfazione del loro credito, senza incorrere nel rischio di revocatoria.

Ottimo per alcuni creditori non istituzionali: posizione non facile quella dell’OCRI, che dovrà evitare abusi.

Ma non sembra che i membri dell’OCRI rispondano dei danni nell’esercizio delle loro funzioni…

Tutto è ancora da studiare e da inventare.
In vigore da agosto 2019.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
0421 333038
info@terracina.biz