Abbiamo visto che le donazioni possono essere fiscalmente convenienti.
Ma ci sono anche dei rischi?
Sì, per le norme di legge che tutelano i “legittimari” cioè persone che per legge hanno diritto ad una quota dell’eredità.
Mi direte: cosa c’entra l’eredità con le donazioni?
C’entra, perché per determinare qual è la quota minima di spettanza di ogni legittimario si sommano all’asse ereditario tutte le donazioni fatte in vita dal defunto.
Allora, chi sono i legittimari?
Sono:
I figli e tutti i discendenti in linea retta.
Il coniuge ( anche legalmente separato! Solo il divorzio fa venir meno il diritto di legittima.)
Se non ci sono figli: gli ascendenti.
Nessun altro è legittimario ( non i fratelli).
Qual è il diritto del legittimario?
Se non ha ricevuto sufficienti beni, può rivolgersi all’erede che ha avuto di più, ( es. il fratello che ha ricevuto dal padre delle donazioni in vita) o al donatario che ha ricevuto in vita dal defunto, e chiedere la sua parte, escutendo il patrimonio del coerede o del donatario.
Ricordiamo che le donazioni si impugnano partendo dalle più recenti e risalendo nel tempo.
Ma se il donatario ha venduto ad un terzo?
Ecco che il legittimario, se il patrimonio del donatario non ha capienza, può rivolgersi al terzo acquirente e chiedere la sua parte.
Mentre però l’azione verso il coerede o il donatario può essere esperita sempre ( purché entro 10 anni dalla morte del donante), invece l’azione verso il terzo ha un limite assoluto : dopo 20 anni dalla donazione, non è più possibile aggredire i beni se sono stati comprati da un terzo.
Per evitare che il trascorrere del tempo possa far venir meno i diritti del legittimario, questo può fare un atto di “Opposizione alla donazione”, che va trascritto nei registri immobiliari. In questo caso i beni donati possono essere aggrediti senza limiti di tempo.
A questo punto sono chiari i rischi della donazione:
– se io ho ricevuto per donazione ed un legittimario è leso nei suoi diritti, questo legittimario può in ogni tempo venire a chiedermi la sua parte;
– Se io sono un terzo che compra dal donatario, se un legittimario è stato leso nei suoi diritti può, entro 20 anni dalla donazione ( se non ha fatto opposizione, in tal caso senza limiti di tempo) venire a chiedere a me la sua parte.
Ci sono dei rimedi per tutelare il donatario ed il terzo acquirente?
Ne parleremo nel prossimo post.