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San Donà di Piave

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STUDIO NOTAIO TERRACINA

DONAZIONI: QUALI RISCHI?

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Abbiamo visto che le donazioni possono essere fiscalmente convenienti.
Ma ci sono anche dei rischi?

Sì, per le norme di legge che tutelano i “legittimari” cioè persone che per legge hanno diritto ad una quota dell’eredità.
Mi direte: cosa c’entra l’eredità con le donazioni?
C’entra, perché per determinare qual è la quota minima di spettanza di ogni legittimario si sommano all’asse ereditario tutte le donazioni fatte in vita dal defunto.

Allora, chi sono i legittimari?
Sono:
I figli e tutti i discendenti in linea retta.
Il coniuge ( anche legalmente separato! Solo il divorzio fa venir meno il diritto di legittima.)
Se non ci sono figli: gli ascendenti.

Nessun altro è legittimario ( non i fratelli).

Qual è il diritto del legittimario?
Se non ha ricevuto sufficienti beni, può rivolgersi all’erede che ha avuto di più, ( es. il fratello che ha ricevuto dal padre delle donazioni in vita) o al donatario che ha ricevuto in vita dal defunto, e chiedere la sua parte, escutendo il patrimonio del coerede o del donatario.
Ricordiamo che le donazioni si impugnano partendo dalle più recenti e risalendo nel tempo.
Ma se il donatario ha venduto ad un terzo?
Ecco che il legittimario, se il patrimonio del donatario non ha capienza, può rivolgersi al terzo acquirente e chiedere la sua parte.

Mentre però l’azione verso il coerede o il donatario può essere esperita sempre ( purché entro 10 anni dalla morte del donante), invece l’azione verso il terzo ha un limite assoluto : dopo 20 anni dalla donazione, non è più possibile aggredire i beni se sono stati comprati da un terzo.
Per evitare che il trascorrere del tempo possa far venir meno i diritti del legittimario, questo può fare un atto di “Opposizione alla donazione”, che va trascritto nei registri immobiliari. In questo caso i beni donati possono essere aggrediti senza limiti di tempo.

A questo punto sono chiari i rischi della donazione:
– se io ho ricevuto per donazione ed un legittimario è leso nei suoi diritti, questo legittimario può in ogni tempo venire a chiedermi la sua parte;
– Se io sono un terzo che compra dal donatario, se un legittimario è stato leso nei suoi diritti può, entro 20 anni dalla donazione ( se non ha fatto opposizione, in tal caso senza limiti di tempo) venire a chiedere a me la sua parte.

Ci sono dei rimedi per tutelare il donatario ed il terzo acquirente?
Ne parleremo nel prossimo post.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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