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DIVISIONE GIUDIZIALE: COME SI ASSEGNA UN IMMOBILE INDIVISIBILE? Cassazione 25 ottobre 2021, n. 29903

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DIVISIONE GIUDIZIALE: COME SI ASSEGNA UN IMMOBILE INDIVISIBILE? Cassazione 25 ottobre 2021, n. 29903

Divisioneh giudiziale
Divisione giudiziale

 

La Cassazione torna ad occuparsi della divisione giudiziale di un immobile indivisibile.
Ricordiamo che criteri da seguire nella divisione giudiziale sono dettati dall’art 720 cc, che disciplina espressamente le divisioni ereditarie, ma è applicabile a tutte le divisioni, e che è stato oggetto di diverse pronunce interpretative da parte della Suprema Corte.
Recita:

“Se nell’eredità vi sono immobili(1) non comodamente divisibili(2)(3) [560 c.c.], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846 c.c.] o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto [2646 c.c.; 748, 788 c.p.c.].”

Naturalmente questa norma non si applica solo agli immobili non facilmente divisibili, ma anche e soprattutto anche agli immobili assolutamente indivisibili.

VENDITA ALL’ASTA: Rimedio residuale.

Secondo la Cassazione, correttamente, esso va interpretato in modo letterale stabilendo che la vendita all’asta può avvenire solo quando nessun condividente voglia chiedere l’assegnazione.: “L’art. 720 c.c., nel disciplinare l’ipotesi in cui l’immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all’incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero” (così Sez. 2, Sent. n. 11641 del 2010). “

NO AL SORTEGGIO ED AL FRAZIONAMENTO

Inoltre, sempre nella giurisprudenza della Cassazione, nell’ipotesi dell’immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell’art. 720 c.c., l’eventualità di un frazionamento in natura del bene (Sez. 2, Sent. n. 14165 del 2000)

SI PUÒ ASSEGNARE IL BENE INDIVISIBILE ANCHE AL QUOTISTA MINORITARIO

Con la recentissima pronuncia del 25 ottobre 2021, n.29903, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 720 c.c. non impone l’assegnazione del bene non comodamente divisibile al quotista maggioritario; anzi, questa indicazione  può essere motivatamente disattesa, in quanto il giudice ha il potere discrezionale di derogare il criterio, indicato nell’art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.

Quindi, sarà il giudice a stabilire, caso per caso, a chi assegnare il bene, secondo le circostanze del caso concreto, motivando la sua scelta. Solo se nessuno dei comproprietari chiede l’assegnazione del bene, questo andrà all’asta.

 

 

Dott. Valeria Terracina

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