Risposta a Interpello 223/2020
Sappiamo che il credito di imposta è nato per agevolare chi vende la sua “ prima casa” e ne ricompra un’altra.
L’imposta di registro ( o l’IVA) pagata per il primo acquisto, infatti, si può scomputare dall’ imposta di registro da pagare in sede di riacquisto, in misura non superiore all’imposta dovuta per il riacquisto stesso.
Quindi, se ho pagato 2000 euro di imposta di registro in sede di primo acquisto, se vendo e riacquisto quanto risparmio?
Dipende:
Se la tassazione per il riacquisto è pari o superiore a 2.000 euro, posso scomputarli tutti.
Se invece la tassazione per il riacquisto è inferiore a 2000 euro, ( es 1200 euro) posso godere del credito d’imposta fino all’importo minore, appunto di 1.200,00 euro.
Ma ci sono casi in cui non è possibile portare immediatamente in detrazione il credito di imposta al momento del riacquisto.
Accade nel caso di atti di riacquisto soggetti ad Iva, perché l’IVA va pagata subito al rogito.
In tal caso si può recuperare detto credito di imposta in diminuzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi.
Ma cosa succede se il reddito è molto basso e quindi è possibile recuperare solo una parte del credito in sede di dichiarazione dei redditi?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il credito d’imposta residuo per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in
relazione all’atto di compravendita di una casa di villeggiatura!
Che sia possibile un utilizzo variegato del credito di imposta non è una novità: infatti secondo l’attuale normativa:
“Il credito d’imposta …può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi…”.
Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile,
specificando se intende o meno utilizzarlo in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
In sintesi, nell’atto di riacquisto si deve chiedere di volersi valere del credito di imposta, e specificare altresì se si intende utilizzarlo al riacquisto medesimo ( sempre che sia possibile) o in altra sede.
Ora, per la prima volta, l’Agenzia delle Entrate consente il recupero del credito di imposta in parte in diminuzione dell’imposta dei redditi, in parte in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale di in acquisto di “seconda casa” successivo alla dichiarazione dei redditi ove il credito è stato portato in diminuzione.