Corso S. Trentin 108

San Donà di Piave

Lun-Gio:
9-13 / 15-18
Ven:
9-13

STUDIO NOTAIO TERRACINA

COSA SUCCEDE SE IL DEBITORE PIGNORATO FALLISCE?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cassazione 23482/2018.

Cosa succede se durante una procedura esecutiva in cui è presente il creditore fondiario, si verifica il fallimento del debitore⁉️

Ricordiamo che la procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario può continuare ( o iniziare) nonostante l’intervenuto fallimento del debitore.

Il problema si pone in quanto la legge attribuisce dei vantaggi al creditore fondiario, che però mal si conciliano con le norme dettate in tema di fallimento.

In particolare l’art. 41 bis del TUB stabilisce un privilegio per il creditore fondiario: quando il bene è venduto all’asta. l’aggiudicatario deve versare a tale creditore direttamente ( e non sul conto della procedura ) la somma corrispondente al suo credito.

D’altro canto secondo la legge fallimentare i crediti sono determinati e graduati solo nell’ambito del fallimento.
E non appare opportuno anticipate al creditore fondiario una somma che potrebbe essere costretto a restituire.

Come si conciliano queste disposizioni che paiono andare in direzioni opposte?

💡La soluzione ci viene dalla sentenza della Suprema Corte 23482/2018.

In primo luogo si ribadisce quanto già precedentemente affermato in Cassazione, vale a dire che il privilegio accordato al creditore fondiario dall’art 41 bis del TUB ha natura solo processuale.

Si ribadisce anche che la sede fallimentare è l’unica deputata al riconoscimento dei crediti; il giudice dell’esecuzione cede di fronte al giudice delegato.

In concomitanza con il fallimento, dunque, il giudice dell’esecuzione conserva soltanto il potere di liquidare il compenso dei suoi ausiliari (esperto, delegato, custode) che pertanto non dovranno insinuarsi al passivo fallimentare per veder riconosciute le proprie ragioni.

Ma per qualunque altro creditore l’insinuazione al fallimento resta indispensabile, ed anzi per il creditore fondiario il provvedimento del giudice delegato, anche non definitivo, di riconoscimento del suo credito, costituisce condizione imprescindibile per veder riconosciuto il proprio privilegio ex 41 bis.

Questo il principio enunciato dalla sentenza:

“la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile pignorato dall’istituto di credito fondiario, in una procedura esecutiva individuale proseguita (o iniziata) dopo la dichiarazione di fallimento del debitore ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs n. 385/1993, dovrà essere operata dal giudice dell’esecuzione sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell’accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. In particolare: a) per ottenere l’attribuzione (in via provvisoria, e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà – anche a prescindere dalla avvenuta costituzione del curatore nel processo esecutivo – documentare al giudice dell’esecuzione di avere proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non definitivo);”

Da ciò consegue che il versamento diretto dell’aggiudicatario al creditore fondiario potrà avvenire solo ove il creditore esibisca un provvedimento favorevole del giudice delegato.

E se ci fossero, in ambito fallimentare, dei creditori debbono essere preferiti al creditore fondiario?
Se quindi la somma da versare direttamente al creditore fondiario debba essere corrispondentemente ridotta?

Secondo la sentenza, questa circostanza deve essere fatta valere necessariamente dal curatore in via di eccezione. Non può rilevarlo autonomamente il giudice dell’esecuzione.

Questo il principio enunciato dalla sentenza:
“per ottenere la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l’attribuzione delle relative somme, con decurtazione dell’importo attribuito all’istituto procedente, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l’avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell’art. 26 L.F.) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione. La distribuzione così operata dal giudice dell’esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all’esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza”.

In sintesi:

A) Il giudice dell’esecuzione è privato del potere di valutazione dei crediti in favore del giudice delegato;

😎 L’operatività del 41 bis è sospesa finché il credito fondiario non sia riconosciuto con provvedimento, anche non definitivo, del giudice delegato, documentato in sede esecutiva;

C) Una volta che il creditore fondiario abbia prodotto un provvedimento a lui favorevole. l’effetto del 41 bis può essere bloccato, in tutto o in parte, solo con un’eccezione sollevata dal curatore, che deve necessariamente costituirsi, a questo fine, nel procedimento esecutivo, documentando l’avvenuta graduazione.

D) il giudice dell’esecuzione procederà quindi alla distribuzione del ricavato in base alla graduazione suddetta.
La distribuzione ha però carattere provvisorio, essendo subordinata agli accertamenti definitivi in sede fallimentare.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
0421 333038
info@terracina.biz