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San Donà di Piave

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STUDIO NOTAIO TERRACINA

CONTI COINTESTATI ED EREDITÁ

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~COSA SI RISCHIA SE SI PAGANO DEBITI EREDITARI USANDO IL CONTOCORRENTE DEL DEFUNTO?

~DI CHI SONO I SOLDI SU UN CONTO COINTESTATO?

~QUANTA PARTE VA IN DENUNCIA DI SUCCESSIONE?

Cassazione 4320/2018:
Secondo la sentenza configura accettazione tacita di eredità il pagamento dei debiti del defunto usando denaro ereditario.
Il chiamato che utilizza tale conto per pagare i debiti ereditari compie un’accettazione tacita.

Accettazione tacita significa diventare erede puro e semplice, non poter più nè rinunciare nè accettare con beneficio di inventario… e rispondere in proprio di tutti i debiti ereditari!!

L’accettazione tacita si configura ogniqualvolta si compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che non si avrebbe diritto di fare se non in qualità di erede.

E difatti, solo un erede può usare denaro ereditario, perché altrimenti non avrebbe il diritto di disporne: non sarebbe suo.

Ma se il conto è cointestato tra il defunto e il chiamato che paga i debiti ereditari?
La stessa sentenza ha ammesso che non c’è accettazione tacita se il conto del defunto era cointestato al chiamato che ha seguito il pagamento, e quest’ultimo provi che il denaro utilizzato per il pagamento era solo suo (e non del defunto).

Infatti il pagamento di un debito ereditario con denaro proprio non implica accettazione tacita di eredità, perché è ben possibile l’adempimento di un debito altrui.

Secondo la Cassazione, per stabilire l’appartenenza del denaro giacente su un conto corrente cointestato, non vale l’art. 1854 del Codice civile, per il quale in caso di contestazione del conto a più persone gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto, perchè questa norma riguarda solo i rapporti tra i correntisti e la banca.

Per sapere invece esattamente, nei rapporti tra cointestatari, di chi è il denaro, è necessario invece considerare il l’articolo 1298 per il quale «nei rapporti interni» tra i coobbligati «l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori»,
precisando che «le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente».
Pertanto, se si provi che il saldo attivo del conto corrente sia costituito solo dalle rimesse di uno dei correntisti, allora il denaro appartiene solo a lui.

A meno che, bisogna aggiungere, non si affermi che queste rimesse di uno solo a favore del conto cointestato costituiscano donazione indiretta a favore dell’altro cointestatario.

In questo senso l’ordinanza Cassazione 4682/2018, per cui, se si prova l’animus donandi, le rimesse compiute da un solo cointestatario a favore di un conto cointestato ad un altro soggetto, si considerano donazione indiretta a favore di costui, per la sua quota di cointestazione.

In teoria queste distinzioni sono chiare, in pratica non è così agevole provare di chi sono i soldi, se ci sono state diverse rimesse e diversi prelievi.
Anche la prova dell’animus donandi non è così agevole.
Allora se c’è il rischio di beghe familiari meglio forse non cointestare il conto del papà ad un solo figlio…

Però se c’è pace familiare, ed il patrimonio è cospicuo, cointestare i conti, magari di pari ammontare, ai diversi futuri eredi può contribuire ad abbassare le imposte di successione.
Infatti in un conto cointestato al defunto ed ad altri soggetti, si considera di proprietà del defunto, ai fini della denuncia di successione ( e relativa imposta) solo la quota intestata al defunto.

E allora, anche per l’intestazione dei conti… chiedete al Notaio!!!

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
0421 333038
info@terracina.biz