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STUDIO NOTAIO TERRACINA

CODICE DELLA CRISI: IL DEBITORE È OBBLIGATO A PROPORRE DOMANDA DI “AUTOFALLIMENTO”?

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Naturalmente il termine “autofallimento” è improprio, perché il Codice della Crisi ha sostituito al fallimento l’istituto della liquidazione giudiziale, che però per molti versi è ricalcata sulla precedente normativa fallimentare.

È possibile per il debitore proporre lui stesso la domanda di attivazione della procedura di liquidazione giudiziale.

In caso di società di capitali, la competenza non spetta all’assemblea, bensì agli amministratori.
La delibera ( o determina) dell’organo amministrativo che richiede la liquidazione giudiziale deve essere iscritta nel registro imprese, come accade per il concordato preventivo.

Si può dire che esista un obbligo per gli amministratori richiedere la liquidazione giudiziale, ricorrendone i presupposti?

Il Codice della Crisi non risponde.
Ma ricordiamo che già quando si manifesta la crisi (precedente all’ insolvenza) c’è obbligo per gli amministratori di accedere ad uno strumento di risoluzione della crisi.

In più l’ art 4 del codice prevede che quando si manifesta la crisi, bisogna aver di mira in primo luogo gli interessi dei creditori.

Non si può dire che esista un dovere di “ auto fallimento”, perché gli amministratori possono adire altre procedure, per esempio possono chiedere l’amministrazione controllata.

Ma se la richiesta di liquidazione giudiziale appare la soluzione più conveniente per creditori, può esser rischioso per amministratori evitare “l’autofallimento” con tentativi disperati.
Se la soluzione liquidatoria è plausibilmente più conveniente per i creditori, gli amministratori dovrebbero richiederla per evitare di incorrere in responsabilità.

Come si predispone la domanda?

Il debitore non deve necessariamente avvalersi della difesa tecnica, anche se, stante la complessità, è più che consigliabile l’ausilio di un professionista.
Ma l’onorario del professionista che redige questa domanda è prededucibile?
Cassazione 17596/19: prededucibile credito professionista che assiste per redigere domanda di autofallimento. Anche sentenze anteriori lo confermano.
Ma si tratta della vecchia normativa.

Cambia con il Codice della Crisi?

È dubbio. Art 6 cc detta ipotesi specifiche dando chiarezza alla prededucibilità ai crediti, ma tra le ipotesi non c’è quella del professionista che assiste per presentazione domanda autofallimento.
Bisogna vedere come si orienterà la prassi: certo se si afferma la non prededucibilità del credito del professionista, le cose si complicheranno non poco per l’impresa.

Dott. Valeria Terracina

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