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San Donà di Piave

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STUDIO NOTAIO TERRACINA

CHE SUCCEDE SE VA IN ASTA UNA CASA ABITATA?

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Le procedure esecutive spesso riguardano abitazioni; ed il più delle volte, esse sono occupate da persone che ci abitano a vario titolo. Cosa succede allora se una casa abitata va all’asta? Dipende anzitutto da chi abita la casa, e a che titolo.

📍Se chi la abita è il DEBITORE ESECUTATO, e si tratta della sua ABITAZIONE PRINCIPALE, allora la procedura è automaticamente SOSPESA fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 54 ter D.L. 18/2020, novellato dapprima dall’art. 4 D.L. 137/2020 e poi dall’art. 13 co. 14 D.L. 183/2021.(Incidentalmente, si segnala che per questa normativa è stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale il 15.1.2021 dal Tribunale di Rovigo.)

📍Se invece non si tratta della abitazione principale del debitore esecutato, per essa può essere emesso l’ordine di liberazione. E se invece l’immobile è LOCATO? In primo luogo, bisogna guardare alla data di REGISTRAZIONE del contratto di locazione.Normalmente si guarda alla registrazione perché essa attribuisce data certa.

📍Se la registrazione è SUCCESSIVA al pignoramento, la locazione è INOPPONIBILE alla procedura, se non è autorizzata dal giudice ex art 560 cpc; a meno che non si provi che la detenzione è iniziata PRIMA DEL PIGNORAMENTO, sempre a titolo di locazione.(Es il contratto é stato sottoscritto il 1.4.2020, da quella data sono stati pagati i canoni, vi è un certificato di residenza, sono state pagate spese condominiali, utenze ecc, anche se il contratto è stato registrato tre mesi dopo)

📍Se la registrazione è ANTERIORE al pignoramento, la locazione è OPPONIBILE alla procedura…. ma attenzione ai rinnovi! Sappiamo infatti che la normativa sulle locazioni abitative prevede per legge un contratto di 4 anni di durata, rinnovabile tacitamente di altri 4 anni; e che al primo rinnovo è possibile dare disdetta da parte del locatore solo in alcuni casi previsti dalla legge. Che succede se inizialmente il contratto è registrato prima del pignoramento ma il rinnovo è successivo al pignoramento stesso?

📍Se successivamente al pignoramento si è verificato il PRIMO rinnovo, esso è opponibile alla procedura, perché si tratta di rinnovo automatico. (Sezioni Unite 11830/2013)

📍E se si tratta invece del secondo rinnovo, o di rinnovo ulteriori? In questo caso secondo la giurisprudenza il rinnovo corrisponde ad un vero e proprio nuovo contratto. Sappiamo che la disdetta deve essere inviata almeno sei mesi prima per evitare il rinnovo del contratto di altri 4 anni. Così se il pignoramento è anteriore al termine di sei mesi precedenti alla scadenza, allora il rinnovo non è opponibile alla procedura. (Sezioni unite 11830/2013, obiter dictum).A contrario ricaviamo che se il pignoramento non è anteriore a detti sei mesi, allora il contratto è opponibile alla procedura.

📍 E se il contratto è opponibile alla procedura ma il canone è bassissimo? L’articolo 2923 cc prevede l’inopponibilità all’aggiudicatario della locazione a canone vile, cioè inferiore di oltre un terzo al giusto prezzo. Significa che chi acquista non è tenuto a rispettare una locazione a canone vile. Si discute se la norma sia di stretta interpretazione o se si possa estendere fino ad affermare la possibilità per il giudice di chiedere la liberazione dell’immobile ( inopponibilità alla procedura).

📍 Se l’immobile è occupato senza titolo, o con titolo non opponibile alla procedura, allora sarà possibile per il giudice ordinare il rilascio dell’immobile anche in corso di procedura; ed in ogni caso il decreto di trasferimento conterrà l’ordine di liberazione dell’immobile.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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