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San Donà di Piave

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STUDIO NOTAIO TERRACINA

BUONE NOTIZIE PER I GRANDI PATRIMONI FAMILIARI.

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Non si sommano più donazioni e asse ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni:
la tesi della Suprema Corte sembra attecchire.

Due Sentenze della Suprema Corte, la 24940 e La 26050, entrambe del dicembre 2016, affermano che non è più vigente il coacervo ( cioè la somma) delle donazioni e dell’asse ereditario, ai fini dell’imposta di successione.

Sappiamo che, per il coniuge ed i parenti in linea retta, è prevista una franchigia ( cioè non è dovuta imposta di successione) fino ad un valore di un milione di euro per erede.
Quindi, se ci sono moglie e due figli superstiti, ognuno eredita un terzo, e fino a un milione di euro ciascuno ( per totali tre milioni di euro ) non si paga l’imposta di successione.

Ma se in vita sono state fatte delle donazioni? Vanno a sommarsi per determinare l’imponibile, cioè il superamento del milione di euro?

Secondo le due sentenze citate pare proprio di no.
E siccome la franchigia è di un milione anche per le donazioni, se il nostro ricco signore dona ai figli un milione ciascuno, e poi lascia ai figli in eredità un milione ciascuno , su quei due milioni non si pagherà imposta di successione.

Questa tesi della Cassazione era stata criticata in dottrina, ma pare avere un seguito nelle pronunce di merito.

Infatti La Ctp di Rimini ha deciso di seguire queste sentenze della Cassazione che escludono l’istituto del coacervo tra donazione e successione.
Così è stato deciso con sentenza a 36/01/2018 del 9 febbraio scorso (presidente e relatore Rustico), che così aderisce all’orientamento della Suprema Corte, secondo cui nel nostro ordinamento l’istituto del cosiddetto “coacervo” tra donazioni e successione non esiste più dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell’articolo 69 della legge 342/2000.

È forse presto per avere la sicurezza assoluta che, nel nostro sistema, il coacervo successioni e donazioni non ha più cittadinanza.
Ma la strada sembra spianata, e per chi non ha molte alternative, come per i grandi patrimoni immobiliari, si può pensare a questa soluzione, considerando anche le rendite catastali attuali ( ricordiamo che l’imposta di donazione e successione si calcola sulle rendite catastali e non sul valore venale).
Mi direte: ma se dono ora ai figli di me cosa sarà?
Ci sono degli strumenti di tutela, naturalmente… che anzi danno maggiori garanzie, in certi casi, che i figli si occupino dei genitori.

Altra soluzione, più elaborata e non solo di carattere fiscale, è il trust familiare.
Ma di questo ci occuperemo prossimamente.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
0421 333038
info@terracina.biz