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ATTO DI MESSA IN COMUNIONE: IMPOSTA DI REGISTRO 1%!

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Risposta a interpello n. 413/2021 dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in modo chiaro ed un equivoco, quanto precedentemente espresso con risposta a interpello n. 526 del 13 dicembre 2019, ove era stato affermato che “la costituzione della nuova comunione produce effetti analoghi seppur opposti a quelli dell’atto di divisione con conseguente identico trattamento fiscale”. Nel nuovo caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle Entrate, due coniugi volevano mettere in comune i loro beni personali, al fine di una corretta sistemazione patrimoniale tra i figli in vista della loro successione. L’Agenzia delle Entrate ha riaffermato che il negozio di messa in comunione sconta l’aliquota dell’1 per cento, purché naturalmente il valore dei beni conferiti corrisponda alla quota di diritto attribuita nella comunione. Come affermato dalla Corte di Cassazione, in relazione al contratto di scioglimento della comunione, “Nel campo del diritto tributario è stata, infatti, pacificamente accolta la nozione di divisione come atto avente natura dichiarativa, purché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano” (cfr. Cass. Sentenza n. 7606 del 2018; Cass. Ordinanza n. 11924 del 2021).Via libera dunque alla messa in comunione, negozio che può essere utilizzato in molte occasioni, soprattutto se in funzione di una sistemazione patrimoniale complessa.

Dott. Valeria Terracina

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