A volte il Giudice FERMA L’ESECUZIONE perché, nei registri immobiliari, qualcosa non torna…
Lo dice la Cassazione n. 15597/2019: perché sia possibile la vendita all’asta di un immobile, è necessario che il bene risulti del debitore in virtù di una serie continua di trascrizioni, che va dal pignoramento indietro di oltre venti anni, e precisamente fino al primo atto precedente il ventennio.
Quindi: se Tizio ha comprato nel 1980, ed è morto nel 1996, se il suo erede vuole vendere ( o contrarre un mutuo) è necessario procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore dell’erede, anche se la successione è oltre il ventennio : perché altrimenti non c’è, nei pubblici registri immobiliari, la serie continua di trascrizioni degli acquisti , cioè il “legame “ tra l’acquisto del defunto e la vendita del suo erede.
Se invece Tizio compra nel 1980, muore nel 1996, l’erede vende nel 1997 a Caio, e ora Caio deve vendere o ipotecare, non importa se la accettazione tacita di Tizio è trascritta a favore dell’erede.
Infatti c’è il legame nella trascrizione degli acquisti dal primo acquisto ante ventennio ( Caio che ha comprato nel 97 dall’erede) fino ad oggi.
Tutto chiaro?
Il caso deciso dalla Cassazione nella sentenza citata è leggermente diverso: c’è Tizio che ha comprato nel 1950, ha venduto a Caio nel 2010, che ha venduto a Sempronio nel 2015. Se adesso il bene va in esecuzione, il giudice pretende di vedere l’atto del 1950, e la sua trascrizione.
Altrimenti estingue l’esecuzione.
Perché l’atto del 1950 è il primo titolo anteriore al ventennio.
Di seguito il prinicipio di diritto enunciato dalla sentenza 15597/2019 dellaCassazione:
“Deve formularsi quindi il seguente principio di diritto: «In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell’esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. All’ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell’esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152, 154, cod. proc. civ., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.».
Ed ora… di corsa a cercare negli archivi!