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STUDIO NOTAIO TERRACINA

AGEVOLAZIONI PRIMACASA: NON C’È OBBLIGO DI MANTENERE LA RESIDENZA PER UN PERIODO MINIMO. MA C’È ABUSODIDIRITTO?

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Cassazione n. 14510 del 15 Luglio 2016.

Sappiamo che per richiedere le agevolazioni prima casa c’è un requisito necessario: essere residenti nel Comune ove essa di trova, o trasferire ivi la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

Ma c’è poi l’obbligo di mantenere la residenza in quel Comune per un certo periodo di tempo?
La legge tace a riguardo.

L’Agenzia delle Entrate aveva però considerato “abuso del diritto” il comportamento del contribuente che aveva prima spostato la residenza nel Comune nei termini di legge al fine di conseguire le agevolazioni, poi si era trasferito altrove.
Aveva pertanto affermato la decadenza dalle suddette agevolazioni, perché il comportamento del contribuente ( trasferimento nel Comune dove si trovava l’immobile e ritrasferimento successivo altrove) non aveva nessuna valida ragione se non l’ottenimento delle agevolazioni.

Invece la Cassazione, con la decisione n. 14510 del 15 Luglio 2016, ha dato ragione al contribuente, perché la legge non prevede un periodo minimo di mantenimento della residenza nel Comune ove si trova la prima casa, così argomentando:

“Pertanto, una volta che il presupposto della fissazione della residenza per trasferimento si sia verificato (e cioè che l’acquirente abbia trasferito, come nella fattispecie, la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto), in mancanza di una espressa previsione normativa circa l’obbligo del suo mantenimento per un periodo minimo, si deve ritenere che essa possa successivamente essere spostata altrove (nello stesso o in altro comune)”.

Riguardo al l’abuso di diritto, la stessa Sentenza ha affermato:

“Ne’ nella specie e’ ravvisabile abuso del diritto, pure invocato dall’Amministrazione, avendo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ specificato che esso si traduce in un principio antielusivo che consente all’Amministrazione di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti in se’ privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti (v., fra le altre, Cass. n. 4561 del 2015), fermo restando che incombe sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo (v. ex multis Cass. 4603 del 2014), prova nella specie non fornita.”

In sostanza la Cassazione dice questo: la legge non impone da mantenere la residenza per un periodo minimo, e nel caso concreto l’Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova che vi è stato un disegno elusivo.
Quindi in caso di spostamento di residenza, è l’Agenzia delle Entrate su cui grava l’onore di provare che c’è stato un disegno elusivo, e non il contribuente a dover provare delle valide ragioni economiche indipendenti dal mero ottenimento del vantaggio fiscale.

Quindi bisogna comunque prestare attenzione ed agire con prudenza e buon senso quando si tratta di spostamento della residenza, perché l’Agenzia delle Entrate potrebbe riuscire a provare il disegno elusivo.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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