Notaio Terracina, studio notarile in San Doną di Piave, Venezia.

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color

Annunci

Il notaio, per legge, non può mai fare l’interesse di una delle parti a danno di altre: non può quindi inserire in un contratto una clausola gravosa per una delle parti e vantaggiosa per l’altra (es.: clausola di esclusione delle garanzie alle quali per legge è tenuto il venditore), senza spiegarne alle parti in modo chiaro e completo il contenuto e gli effetti giuridici.

 
Home arrow Blog arrow Cessione beni ai soci
Cessione beni ai soci PDF Stampa E-mail

ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI DA PARTE DI SOCIETA' NON OPERATIVA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE DI SOCIETA' NON OPERATIVA.

La nuova disciplina è introdotta dall'articolo 1 comma 129 legge 244/2007, a modifica dell'articolo 1 commi 111-118 della legge 296/2006.
Quest'ultima legge prevedeva e prevede la possibilità per la società non operativa di procedere alla assegnazione o cessione di beni ai soci, o alla trasformazione in società semplice, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche, pagando un'imposta sostitutiva sul reddito d'impresa e sottoponendo le cessioni o assegnazioni all'imposta di registro in misura dell'1%, alle imposte ipotecaria e catastale fisse, (qualora si tratti di immobili); tali cessioni o assegnazioni sono esenti IVA.
Le modifiche della finanziaria hanno fissato nuovi termini e determinato delle rilevanti differenze nelle aliquote dell'imposta sostitutiva.

situazione ante modifica:
La disciplina era ed è applicabile alle società:

  • non operative nel periodo di imposta al 04/07/2006 (o che si trovavano a tale data nel primo periodo di imposta);
  • con tutti i soci persone fisiche, che non agiscono nell'attività d'impresa (circolare 25/E) oppure qualora le società siano società semplici (Ris. 17/05/2005 n. 103/E);
  • iscritte al libro soci al 01/01/2007 o iscritte entro 30 gg da tale data se hanno acquistato le quote con titolo avente data certa anteriore al 01/11/2006;
  • che abbiano deliberato lo scioglimento o trasformazione in società semplice entro il 31/05/2007 e chiedano la cancellazione del R.I. entro un anno dallo scioglimento o dalla trasformazione.

In questo caso si applicano:

  1. l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 25%;
  2. l'imposta sostitutiva per i saldi attivi da rivalutazione del 10%.


situazione post modifica
:
La disciplina è applicabile alle società:

  • non operative nel periodo di imposta al 31/12/2007 (o che si trovavano a tale data nel primo periodo di imposta);
  • - con tutti i soci persone fisiche, che non agiscono nell'attività d'impresa (circolare 25/E) oppure qualora le società siano società semplici (Ris. 17/05/2005 n. 103/E);
  •  iscritte al libro soci al 01/01/2008 o iscritte entro 30 gg da tale data se hanno acquistato le quote con titolo avente data certa anteriore al 01/11/2007;
  • che deliberino lo scioglimento o trasformazione in società semplice nel 5° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta e chiedano la cancellazione del R.I. entro un anno dallo scioglimento o dalla trasformazione.

In questo caso si applicano:

  1. l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.
  2. l'imposta sostitutiva per i saldi attivi da rivalutazione del 5%.

La disciplina della finanziaria 2008 prevede una consistente riduzione delle aliquote; essa però non può essere applicata anche a chi ha sciolto o trasformato la società nel corso del 2007. Così si è sostenuto durante Telefisco, precisando che la nuova disciplina con le aliquote ridotte si applica solo agli scioglimenti deliberati dal 01/01/2008 e non a chi, a quella data, si trovava già in liquidazione.
Sempre nel corso di Telefisco si è sostenuto che le società derivanti da fusione, scissione o conferimento di azienda non si possono considerare nel primo periodo di imposta agli effetti di questa normativa (così circolare 25/E/07).

Per il resto la disciplina è immutata. Quindi:
- l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere chiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o trasformazione;
- l'applicazione delle aliquote agevolate per le cessioni o assegnazioni ai soci deve essere chiesta nell'atto a pena di decadenza.
Quanto alla base imponibile, la legge prevede che, su richiesta del contribuente (da rendere nell'atto a pena di decadenza) e nel rispetto delle condizioni prescritte, non può essere inferiore a quella derivante dalle applicazioni di moltiplicatori alla rendita catastale (ergo può essere pari al valore catastale).
Secondo l'Amministrazione Finanziaria, il rispetto delle condizioni prescritte sta a significare che solo nei casi in cui è applicabile la normativa sul prezzo-valore sarà possibile ricorrere ai moltiplicatori, negli altri casi dovrà essere assunto il valore di mercato.
Sempre su questo tema, durante Telefisco si è chiarito che, nel caso di assegnazione ai soci, essa deve essere necessariamente proporzionale alle quote di partecipazione (circ. Min. 112/E/1999, paragrafo 3)

Riguardo alla compagine sociale, sono sempre valide le indicazioni contenute nella circolare 25/E del 04/05/2004:
- l'ingresso di nuovi soci dopo il 01/01/2008 fa perdere la possibilità di applicare la norma;
- invece l'uscita di uno o più soci o mutamenti delle percentuali di partecipazione non la fanno venire meno, e così neppure il subentro dell'erede per accettazione intervenuta dopo l'1/01/2008. 

 

Valeria terracina, Notaio in San Donà di Piave 

Ultimo aggiornamento ( domenica 11 maggio 2008 )
 
< Prec.   Pros. >