Notaio San Doną, studio notarile dott. Valeria Terracina.

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Notizie in breve

Il decreto "Bersani" ha introdotto la disciplina della cosiddetta "portabilità" del mutuo, tecnicamente conosciuta come surrogazione.
Chiunque ha in essere un mutuo può scegliere di cambiare banca senza dover estinguere il mutuo precedente e contrarne un altro, ma facendo subentrare la nuova banca nel credito ed in tutte le garanzie, in primis in quella ipotecaria. La finanziaria 2008 ha proibito i costi aggiuntivi. Quali sono i vantaggi della surrogazione??

 
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ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI DA PARTE DI SOCIETA' NON OPERATIVA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE DI SOCIETA' NON OPERATIVA.

La nuova disciplina è introdotta dall'articolo 1 comma 129 legge 244/2007, a modifica dell'articolo 1 commi 111-118 della legge 296/2006.
Quest'ultima legge prevedeva e prevede la possibilità per la società non operativa di procedere alla assegnazione o cessione di beni ai soci, o alla trasformazione in società semplice, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche, pagando un'imposta sostitutiva sul reddito d'impresa e sottoponendo le cessioni o assegnazioni all'imposta di registro in misura dell'1%, alle imposte ipotecaria e catastale fisse, (qualora si tratti di immobili); tali cessioni o assegnazioni sono esenti IVA.
Le modifiche della finanziaria hanno fissato nuovi termini e determinato delle rilevanti differenze nelle aliquote dell'imposta sostitutiva.

situazione ante modifica:
La disciplina era ed è applicabile alle società:

  • non operative nel periodo di imposta al 04/07/2006 (o che si trovavano a tale data nel primo periodo di imposta);
  • con tutti i soci persone fisiche, che non agiscono nell'attività d'impresa (circolare 25/E) oppure qualora le società siano società semplici (Ris. 17/05/2005 n. 103/E);
  • iscritte al libro soci al 01/01/2007 o iscritte entro 30 gg da tale data se hanno acquistato le quote con titolo avente data certa anteriore al 01/11/2006;
  • che abbiano deliberato lo scioglimento o trasformazione in società semplice entro il 31/05/2007 e chiedano la cancellazione del R.I. entro un anno dallo scioglimento o dalla trasformazione.

In questo caso si applicano:

  1. l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 25%;
  2. l'imposta sostitutiva per i saldi attivi da rivalutazione del 10%.


situazione post modifica
:
La disciplina è applicabile alle società:

  • non operative nel periodo di imposta al 31/12/2007 (o che si trovavano a tale data nel primo periodo di imposta);
  • - con tutti i soci persone fisiche, che non agiscono nell'attività d'impresa (circolare 25/E) oppure qualora le società siano società semplici (Ris. 17/05/2005 n. 103/E);
  •  iscritte al libro soci al 01/01/2008 o iscritte entro 30 gg da tale data se hanno acquistato le quote con titolo avente data certa anteriore al 01/11/2007;
  • che deliberino lo scioglimento o trasformazione in società semplice nel 5° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta e chiedano la cancellazione del R.I. entro un anno dallo scioglimento o dalla trasformazione.

In questo caso si applicano:

  1. l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.
  2. l'imposta sostitutiva per i saldi attivi da rivalutazione del 5%.

La disciplina della finanziaria 2008 prevede una consistente riduzione delle aliquote; essa però non può essere applicata anche a chi ha sciolto o trasformato la società nel corso del 2007. Così si è sostenuto durante Telefisco, precisando che la nuova disciplina con le aliquote ridotte si applica solo agli scioglimenti deliberati dal 01/01/2008 e non a chi, a quella data, si trovava già in liquidazione.
Sempre nel corso di Telefisco si è sostenuto che le società derivanti da fusione, scissione o conferimento di azienda non si possono considerare nel primo periodo di imposta agli effetti di questa normativa (così circolare 25/E/07).

Per il resto la disciplina è immutata. Quindi:
- l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere chiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o trasformazione;
- l'applicazione delle aliquote agevolate per le cessioni o assegnazioni ai soci deve essere chiesta nell'atto a pena di decadenza.
Quanto alla base imponibile, la legge prevede che, su richiesta del contribuente (da rendere nell'atto a pena di decadenza) e nel rispetto delle condizioni prescritte, non può essere inferiore a quella derivante dalle applicazioni di moltiplicatori alla rendita catastale (ergo può essere pari al valore catastale).
Secondo l'Amministrazione Finanziaria, il rispetto delle condizioni prescritte sta a significare che solo nei casi in cui è applicabile la normativa sul prezzo-valore sarà possibile ricorrere ai moltiplicatori, negli altri casi dovrà essere assunto il valore di mercato.
Sempre su questo tema, durante Telefisco si è chiarito che, nel caso di assegnazione ai soci, essa deve essere necessariamente proporzionale alle quote di partecipazione (circ. Min. 112/E/1999, paragrafo 3)

Riguardo alla compagine sociale, sono sempre valide le indicazioni contenute nella circolare 25/E del 04/05/2004:
- l'ingresso di nuovi soci dopo il 01/01/2008 fa perdere la possibilità di applicare la norma;
- invece l'uscita di uno o più soci o mutamenti delle percentuali di partecipazione non la fanno venire meno, e così neppure il subentro dell'erede per accettazione intervenuta dopo l'1/01/2008. 

 

Valeria terracina, Notaio in San Donà di Piave 

Ultimo aggiornamento ( domenica 11 maggio 2008 )
 
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