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Il decreto "Bersani" ha introdotto la disciplina della cosiddetta "portabilità" del mutuo, tecnicamente conosciuta come surrogazione. |
| Acquisti in piani particolareggiati |
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La nuova finanziaria ha previsto una particolare agevolazione, "se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell'atto".
Le aliquote sono le seguenti:
Presupposti per l'agevolazione:
In relazione ai piani particolareggiati, non è stato riproposto l'inciso "regolarmente approvati", previsto dalla precedente disciplina (art. 33 comma 3 legge 388/2000). Nel vigore della previgente disposizione agevolativa, l'amministrazione finanziaria, proprio argomentando da questo inciso, aveva ritenuto che per fruire dell'agevolazione fosse necessaria, in caso di piani particolareggiati di iniziativa privata, la stipula della convenzione con il Comune. Pertanto l'innovazione è stata così interpretata: per fruire dell'agevolazione:
Tali intepretazioni sono da accogliere, perchè in caso contrario si negherebbe qualunque significato alla nuova formulazione della norma. 4. Condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro 5 anni: la previgente disciplina (art. 33 comma 3 legge 388/2000) richiedeva invece che "l'utilizzazione edificatoria" avvenisse entro i cinque anni. A seguito della nuova formulazione della norma si ritiene che ora il progetto non debba necessariamente coincidere con l'edificazione, ma possa sostanziarsi anche nella lottizzazione e/o urbanizzazione delle aree, o in diverse fasi di edificazione. (Studio CNN, Rizzi) La conseguenza sarà la vendibilità del terreno urbanizzato senza decadere dall'agevolazione, ed anzi la fruibilità della medesima da parte del successivo acquirente che dichiarerà, come intervento, l'edificazione (Rizzi, studio CNN). Qualora il progetto non coincida con l'utilizzazione edificatoria, ma si sostanzi nell'urbanizzazione del terreno, sarà quantomeno opportuno, se non necessario, specificare nell'atto qual è l'intervento cui è finalizzato il trasferimento. Invece Petrelli, trattando della questione nel suo contributo, fa riferimento ancora soltanto all'utilizzazione edificatoria, non menzionando altre possibilità. Nel vigore della previgente disciplina l'Amministrazione finanziaria considerava assolta la condizione della "utilizzazione edificatoria" quando gli edifici erano venuti ad esistenza (secondo la giurisprudenza, argomentando dal c.c. ciò avviene con la realizzazione del rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e della copertura). Per Rizzi questa conclusione può valere anche oggi con la nuova normativa. Può sollevarsi però un dubbio: ora la norma fa riferimento non genericamente all'utilizzazione edificatoria, ma al "completamento dell'intervento"; se allora l'intervento è la realizzazione di edifici, forse il completamento degli stessi si ha solo con la dichiarazione di fine lavori (così Petrelli). Quindi può essere più prudente, per l'imprenditore che intende vendere al grezzo, indicare la costruzione al grezzo come intervento cui è finalizzato il trasferimento. Un'ultima notazione riguardo all'imposta catastale: la nuova disciplina non dice nulla, quindi è da ritenere che si applichi l'aliquota ordinaria dell'1%. Questo perchè l'abrogazione di norma abrogativa non fa rivivere la norma abrogata, per giurisprudenza costante (così Rizzi, CNN). Contra invece Petrelli, per il quale con l'abrogazione della norma abrogativa rivivrebbe la disposizione abrogata (articolo 33 comma 3 legge 388/2000) nella parte in cui non è modificata dalla nuova disciplina si applicherebbe quindi l'imposta catastale in misura fissa. E' preferibile l'interpretazione di Rizzi, perchè conforme alla più consolidata giurisprudenza in materia. Valeria Terracina, Notaio in San Donà di Piave. Tutti i diritti riservati. |
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| Ultimo aggiornamento ( domenica 11 maggio 2008 ) |
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