Notaio Terracina, studio notarile in San Doną di Piave, Venezia.

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Novitą in tema di AQE PDF Stampa E-mail

L'attestato di Qualificazione Energetica: 

a) l'AQE richiesto ai fini delle detrazioni fiscali;

b) AQE richiesto per il rilascio del permesso di costruire.

Esaminiamolo nel dettaglio. 

a) L'AQE richiesto ai fini delle detrazioni fiscali.
Ricordiamo che la finanziaria 2007 (legge 296/2006, articolo 1 commi da 344 a 347) aveva previsto una DETRAZIONE FISCALE per le spese sostenute entro il 31/12/2007 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, diretti a:
- contenere il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (comma 344);
- intervenire su coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi (comma 345);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,  
ponendo come condizione (oltre alla asseverazione di un tecnico della rispondenza a legge dell'intervento) che il contribuente acquisisse la certificazione energetica dell'edificio, ovvero l'AQE sostitutivo (articolo 1 comma 348 finanziaria 2007).

In questo caso l'AQE è obbligatorio se si vuole accedere alle detrazioni fiscali.
Essendo obbligatoria la sua predisposizione, ne consegue l'obbligo di allegazione in caso di alienazione dell'unità immobiliare per la quale è stato predisposto.
Ora la finanziaria 2008 (articolo 1 comma 20) ha esteso tali agevolazioni anche alle spese sostenute entro il 31/12/2010, alle medesime condizioni.
Di conseguenza è necessario accertarsi, in sede di rogito, se siano stati eseguiti tali interventi e si voglia accedere alle detrazioni: in caso positivo, è indispensabile allegare all'atto l'AQE.

Poichè la predisposizione dell'AQE è richiesta dalla legge solo al fine di ottenere la detrazione fiscale, secondo la migliore dottrina la sua mancata allegazione non produrrà nullità dell'atto ma solo decadenza dal diritto di accedere alle detrazioni.
 
Ricordiamo inoltre che l'articolo 6 comma 1-ter del D.Lgs. 192/05 prevede la necessità dell'AQE per accedere a incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici... finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche...
Un'eccezione a questa regola generale appare introdotta dall'articolo 1 comma 24 della finanziaria 2008, limitatamente a:
- sostituzione di finestre comprensive di infissi
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Per tali interventi non è richiesta la certificazione energetica dell'edificio.
Trattandosi di norma speciale che deroga alle generali, in questo caso non sarà necessario nè predisporre nè allegare l'ACE o l'AQE all'atto traslativo. (così Rizzi).
Invece tale regola (obbligo predisposizione e allegazione ACE o AQE) deve ritenersi applicabile per accedere alla agevolazione ICI di cui all'articolo 1 comma 6 finanziaria 2008:
imposta agevolata ICI (a decorrere dal 2009) per chi installi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. (Rizzi)

b) AQE richiesto per il rilascio del permesso di costruire.
L'articolo 1 comma 288 finanziaria 2008 prevede che, a decorrere dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio: quindi l'ACE o AQE dovrà essere predisposto sulla base del progetto presentato.
Essendo un nuovo caso di ACE o AQE obbligatorio, per il trasferimento di edifici per i quali il permesso di costruire sia stato RILASCIATO dal 01/01/2009 sarà necessaria l'allegazione dell'AQE, e ciò anche quando siano al grezzo, o si tratti di immobili da costruire. (Rizzi).

L'articolo 2 comma 282 finanziaria 2008 prevede poi che il rilascio del certificato di agibilità, per gli edifici "nuovi" ai sensi del D.Lgs. 192/2005 (titolo edilizio per costruzione o ristrutturazione rilevante richiesto ante 08/10/2005) sia subordinato alla certificazione dell'edificio.

Quindi dal 2009 avremo due ACE o AQE: uno preventivo, ed uno successivo. In caso di trasferimento di immobile finito, per il quale sia stato predisposto sia l'AQE "preventivo" per il rilascio del permesso di costruire, sia l'AQE "successivo" per il rilascio dell'agibilità, dovrebbe comunque allegarsi solo il secondo, che supera il primo.

Ultimo aggiornamento ( domenica 11 maggio 2008 )
 
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