Notaio San Doną, studio notarile dott. Valeria Terracina.

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Notizie in breve

REVERSE CHARGE PER I FABBRICATI STRUMENTALI
La materia è regolata dall'articolo 1 commi 156 e 157 della Legge 244/2007.
Il comma 157 conferma, per le cessioni di fabbricati strumentali poste in essere dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008, il REVERSE CHARGE per le cessioni con opzione IVA (disposto dal DM 25/05/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.152 del 3 luglio 2007).
 
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Quanto costa un atto pubblico notarile? PDF Stampa E-mail

Quanto costa un atto pubblico notarile?

Il notaio rende una prestazione complessa, nell’esercizio di una pubblica funzione dello Stato, svolta in forma professionale.

L’atto notarile, lungi dal riguardare soltanto il rapporto tra le parti, ha un valore aggiunto sotto tre profili:
- la sicurezza del contratto, che evita alle parti costose e lunghe liti in giudizio;
- la sua forza esecutiva nel recupero dei crediti e di prova privilegiata nel processo;
- la certezza generale dei diritti, creata con l’affidabilità dei pubblici registri, che determina condizioni di stabilità sociale e un contesto di legalità necessario allo sviluppo economico.

Che cosa dire, allora, della parcella del notaio?

Davvero tutto quello che si paga al notaio è suo onorario?

Nei costi di un atto notarile rientrano l’ammontare delle imposte e delle tasse che il notaio riscuote per lo Stato, delle spese che devono essere sostenute presso pubbliche amministrazioni per la preparazione dell’atto e dei successivi adempimenti e gli onorari spettanti al notaio per l’attività che svolge.

Per il trasferimento di un’autovettura usata, ad esempio, l’onorario notarile incide, in media, nella misura di 20/25 euro. I maggiori costi che il compratore deve sostenere (fino a 400-500 Euro) sono imputabili ad oneri di altra natura, per lo più fiscali (ex PRA).

Il compenso del notaio è regolato da una tariffa nazionale stabilita dalla legge.

Si possono chiedere chiarimenti sulla parcella del notaio al Consiglio notarile distrettuale competente per territorio.

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Rapporto tra successioni a causa di morte e donazioni PDF Stampa E-mail

Rapporti tra successione a causa di morte e donazione


La successione necessaria quale limite a tutela dei c.d. legittimari

Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius)  (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari”) una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione): è questa la successione necessaria.

Essa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.


L’azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni lesivi dei diritti dei legittimari

Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari).

In questo caso sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.

Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti.

Nel caso in cui, in base all’ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per soddisfare il suo diritto.

La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali limitati, ad esempio l’usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso. Anche l’acquirente del bene, pertanto, si vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il versamento di una somma corrispondente.

Si tenga conto, inoltre, che, in certi casi, neppure il decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione è sufficiente per mettere al sicuro l’avente causa dal donatario, dal momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei venti anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati, di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi.

Il diritto di opposizione alla donazione è personale, l’atto in cui si estrinseca deve essere essere notificato al donatario  ed ai suoi aventi causa e trascritto nei pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Conserva efficacia per venti anni dalla sua trascrizione, che può essere rinnovata prima della scadenza. Al diritto di opposizione si può rinunciare e la rinuncia comporta, come sottolineato dianzi, una tutela per gli aventi causa dal donatario trascorso il suddetto termine dei venti anni, mentre è bene precisare che la rinuncia all’opposizione non costituisce comunque rinuncia all’azione di riduzione. Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di proporre detta ultima azione, finchè colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già morto.

Per evitare la riduzione, si consiglia di rendere edotto il notaio, richiesto di ricevere un atto di donazione, circa l'esistenza di eventuali legittimari, per rispettare, se esistano, i loro diritti: egli saprà consigliarvi la via più adatta, per evitare la formazione di un atto impugnabile.

Il notaio potrà, altresì, consigliarvi di inserire nello stesso atto di donazione una rinuncia all’opposizione da parte dei soggetti legittimati, in modo da rendere, dopo il decorso del ventennio, più sicura la circolazione del bene, salva rimanendo, però, l’esperibilità dell’azione di riduzione.

Sono molteplici le soluzioni che il vostro notaio potrà prospettarvi per rispettare l'uguaglianza tra i vostri legittimari (per esempio, donazione a tutti i legittimari e cessione di quote a quel legittimario che si intende da solo beneficiare ovvero donazione a tutti i figli e divisione tra gli stessi): vi consigliamo di contattarlo per tempo e di esporgli il vostro caso.

 


Ultimo aggiornamento ( mercoledģ 26 dicembre 2007 )
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Le donazioni: profili civilistici e fiscali PDF Stampa E-mail

Caratteristiche e problemi della donazione


Cosa significa donare

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione.

In pratica, è l'atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, per esempio, alla prestazione di un vitalizio.

Poiché la donazione è un contratto, è necessario che vi siano tutti i requisiti per la conclusione di un valido contratto: occorre che ciascuno (donante e donatario) presti  un  valido consenso, il donante e il donatario devono essere capaci di donare e di ricevere la donazione, la causa della donazione deve essere lecita.

Affinché una donazione sia valida occorre in particolare:
- la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. L'interesse del donante deve sempre essere non patrimoniale (religioso, affettivo, culturale …);
- il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare.
Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante;
- l'accettazione del donatario. Nessuno può obbligare qualcuno ad accettare un regalo! Tale accettazione deve essere espressa.


I rischi e i problemi della donazione

La donazione è un atto rischioso e richiede l’assistenza di un professionista esperto:

a) perché la donazione anticipa la vostra successione

b) perché la donazione è un atto tendenzialmente definitivo
Donare, è donare! Una donazione è irrevocabile, come tutti i contratti. Il donante non può più riprendere ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto o se i rapporti tra le parti siano cambiati dopo l'atto di donazione.
Tuttavia, la donazione, come tutti i contratti, può essere sciolta per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge, che prevede cause di revocazione della donazione 
Inoltre, è possibile apporre all’atto di donazione clausole o condizioni che provochino l’effetto di spogliare il donatario del bene donato e di farlo ritornare in capo al donante.

c) per sapere se si abbia la capacità di donare e ricevere per donazione
Solo chi ha la proprietà di un bene può donare: non si può ovviamente donare un bene che appartiene ad un'altra persona.
I donanti e i donatari devono essere capaci, ma sono ammesse le donazioni di minori e di inabilitati in sede di convenzioni matrimoniali e sono ammesse, con le necessarie forme abilitative, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato, nonché si può donare a soggetti non ancora nati, anche se non concepiti.
Anche le persone giuridiche possono donare, purchè tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall'atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite.
Le stesse possono anche ricevere per donazione.
Possono ricevere per donazione anche gli enti non riconosciuti.

d) per sapere se si possa donare a mezzo di altri
La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante o direttamente o indicando una categoria o una pluralità di soggetti tra cui un terzo, suo mandatario, sceglierà. Analoga disposizione è valida per la scelta dell'oggetto della donazione. Per la forma di tale mandato a donare vederere forma della donazione.

e) per sapere come donare
Vista l'importanza di tale atto, la legge richiede la necessità di usare l'atto pubblico notarile, e si richiede, altresì, la presenza di due testimoni, a pena di nullità.
Se i beni donati sono beni mobili di richiede l'indicazione del loro valore all'interno dell'atto o in una nota a parte.
Ma la forma notarile non è richiesta nel caso di donazione di modico valore di cosa mobile (donazione manuale): qui basta la consegna della cosa.
Si può donare anche in via indiretta, per esempio procurando l'acquisto del bene a chi si vuole beneficiare, senza necessità di utilizzare le forme della donazione (atto pubblico notarile con due testimoni irrinunziabili).

f) per sapere  cosa si può donare
Tutti i beni possono costituire oggetto di una donazione: mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende ....., purché si tratti di beni presenti nel patrimonio del donante e non di beni futuri.
Non sono consentite le donazioni che abbiano ad oggetto un'obbligazione di fare (si pensi, per esempio alla gratuite prestazione del medico o dell'artista), né quelle che abbiano ad oggetto un'obbligazione di non fare (si pensi, per esempio, all'obbligazione, senza corrispettivo, di non costruire un muro per non togliere luce ad un fondo attiguo).

g) per evidenziare il motivo che spinge a donare
Il motivo che spinge a donare può essere rilevante:
- nel caso di donazioni rimuneratorie, qualora l'attribuzione venga effettuata per riconoscenza (per un aiuto economico ricevuto o promesso) o in considerazione dei meriti di chi riceve la donazione o per speciale remunerazione, anche se non costituiscono donazioni le liberalità conformi agli usi (es. mance o regali natalizi dei clienti ai professionisti);
- nel caso di donazioni obnuziali, qualora l'attribuzione sia compiuta in vista di un determinato futuro matrimonio dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri. In questo caso non è necessario che il donatario accetti la donazione, però, se il matrimonio non verrà celebrato, la stessa perderà di efficacia;
- nel caso di donazioni modali, qualora si voglia obbligare il donatario a dare, a fare o a non fare qualche cosa a favore del donante stesso o di un terzo.

h) per elaborare clausole o patti aggiunti alla donazione
Il notaio potrà, dopo aver vagliato le vostre esigenze, consigliarvi di inserire nella donazione clausole o patti aggiunti che vi permettano di raggiungere i vostri obiettivi.



Ultimo aggiornamento ( mercoledģ 26 dicembre 2007 )
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La portabilitą del mutuo - Finanziaria PDF Stampa E-mail

Il decreto "Bersani" ha introdotto la disciplina della cosiddetta "portabilità" del mutuo, tecnicamente conosciuta come surrogazione.
Chiunque ha in essere un mutuo può scegliere di cambiare banca senza dover estinguere il mutuo precedente e contrarne un altro, ma facendo subentrare la nuova banca nel credito ed in tutte le garanzie, in primis in quella ipotecaria. La finanziaria 2008 ha proibito i costi aggiuntivi. Quali sono i vantaggi della surrogazione??

Ultimo aggiornamento ( domenica 21 febbraio 2010 )
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