Notaio San Doną, studio notarile dott. Valeria Terracina.

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Notizie in breve

Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).



 
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Garage, magazzini e attestato di qualificazione energetica PDF Stampa E-mail
Uno dei più discussi problemi in tema di AQE riguarda l'obbligo, o meno, della sua predisposizione e allegazione in caso di vendita di garage, magazzini e in generale piccole unità, dotate solo dell'impianto di illuminazione, non destinate al soggiorno di persone al loro interno.

Ricordiamo che l'unico studio approvato dal CNN sull'argomento, a firma di Rizzi (studio n. 432-2006/C) riporta testualmente, sul punto: "...riguardo la tipologia edilizia riteniamo che l'obbligo di allegazione, viste le finalità che la stessa intende perseguire, ossia completa informazione all'acquirente circa la prestazione energetica nonchè il rendimento dell'edificio, sussista solo con riguardo ai fabbricati nei quali, in relazione alla destinazione d'uso, esistono impianti di riscaldamento o condizionamento o comunque impianti e dispositivi tecnologici per i quali si ponga un problema di rendimento e/o di risparmio energetico.
Restano ESCLUSI tutti quegli "edifici" che non dispongono di simili impianti... Si pensi ad un accessorio ad uso deposito attrezzi o ad uso autorimessa o un gazebo o un menufatto ad uso legnaia...
Il D.lgs. 192/2005, inoltre, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione... i fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq
".
Lo studio non contiene una esplicita e chiara presa di posizione sull'argomento di cui discutiamo.

TESI NEGATIVA.
Una prima interpretazione di questo studio, che valorizzi il riferimento agli "edifici per i quali si ponga un problema di rendimento", può  far propendere per la non necessità  di allegazione in caso di vendita di tali unità accessorie, non ponendosi per esse un vero problema di risparmio energetico, stante la loro destinazione d'uso.
Sempre traendo argomentazione dall'"uso standard", altri autorevoli colleghi hanno espressamente escluso  l'applicabilità della disciplina ad edifici come i garage e i magazzini che, pur dotati di impianti di illuminazione (ma non di climatizzazione) non siano destinati ad essere occupati in via continuativa e quindi a dare luogo ad un consumo significativo di energia.
In questo senso si è espresso Petrelli, il quale fonda la sua tesi anche su altri argomenti testuali, in particolare sull'Allegato "A" al Decreto. Il punto 14 dell'allegato "A" prevede, in relazione agli impianti termici, che non siano considerati tali: stufe, caminetti, scaldacqua ecc., a meno che, se fissi, la somma delle loro potenze sia maggiore o uguale a 15 kw. Da ciò si può trarre che il legislatore abbia voluto attribuire rilevanza solo a consumi significativi di energia.

Nello stesso senso di Petrelli si esprime anche Testa, il quale si spinge ancora oltre e, partendo da una lettura globale del D.L. 192/2005, ritiene che il legislatore abbia ritenuto rilevanti solo gli impianti termici. Analizzando il dato testuale, ritiene che il riferimento all'illuminazione contenuto nel decreto, e segnatamente all'articolo 2 lettera c), vada letto in correlazione all'articolo 4 comma 1 lettera a) del decreto medesimo, in cui è specificato che l'illuminazione artificiale degli edifici deve esser considerata limitatamente al settore terziario. Un altro argomento riguarda la norma dell'AQE ed il suo contenuto. L'AQE non riporta il calcolo relativo all'illuminazione, ma soltanto al riscaldamento/raffreddamento/coibentazione degli edifici. Quindi, per un edificio non riscaldato (come il garage dotato di sola lampadina) tutto ciò che può contenere l'AQE sono i dati relativi all'involucro e i dati climatici  ( così Rizzi risponde che purtroppo vi è stato un difetto di collegamento normativo:
  • per valutare quando sussista l'obbligo di allegazione, bisogna far riferimento alla normativa dettata in tema di ACE;
  • in base alla normativa in vigore, l' AQE sostituisce l'ACE "a tutti gli effetti", anche se è vero che l'AQE non ha niente a che spartire con l'ACE. E, per il contenuto dell'AQE, bisogna guardare soltanto a ciò che per esso (AQE) è espressamente previsto. E l'unica cosa che l'AQE può riportare (eventualmente) per un garage  sono i dati sull'involucro e i dati climatici).
Pertanto la tesi della allegazione conduce ad un paradosso: partendo dal presupposto che l'ACE è necessario anche in presenza di una lampadina, perchè pure l'illuminazione deve comprendersi nel calcolo della prestazione energetica, si finisce per allegare un AQE che però, per sua natura, è relativo solo all'involucro dell'edificio e ai suoi dati climatici. Ma non ha niente a che vedere con l'illuminazione.

Quindi: per attestare la prestazione energetica della lampadina del garage allego un AQE sull'involucro edilizio. E' chiaro che questa interpretazione conduce ad un risultato illogico, che fa perno sulla interpretazione puramente letterale della norma svilendo l'interpretazione teleologica.


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Reverse charge per i fabbricati strumentali PDF Stampa E-mail
REVERSE CHARGE PER I FABBRICATI STRUMENTALI
La materia è regolata dall'articolo 1 commi 156 e 157 della Legge 244/2007.
Il comma 157 conferma, per le cessioni di fabbricati strumentali poste in essere dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008, il REVERSE CHARGE per le cessioni con opzione IVA (disposto dal DM 25/05/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.152 del 3 luglio 2007).
Ultimo aggiornamento ( domenica 11 maggio 2008 )
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Attestato qualificazione energetica PDF Stampa E-mail

VI E ' OBBLIGO DI ALLEGAZIONE ANCHE PER UN ACCESSORIO (porzione d'immobile) PRIVO DI RISCALDAMENTO MA DOTATO DI LAMPADINA?
Uno dei più discussi problemi in tema di AQE riguarda l'obbligo, o meno, della sua predisposizione e allegazione in caso di vendita di garage, magazzini e in generale piccole unità, dotate solo dell'impianto di illuminazione e non di riscaldamento, non destinate al soggiorno di persone al loro interno.

Ultimo aggiornamento ( domenica 11 maggio 2008 )
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Cessione beni ai soci PDF Stampa E-mail

ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI DA PARTE DI SOCIETA' NON OPERATIVA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE DI SOCIETA' NON OPERATIVA.

La nuova disciplina è introdotta dall'articolo 1 comma 129 legge 244/2007, a modifica dell'articolo 1 commi 111-118 della legge 296/2006.
Quest'ultima legge prevedeva e prevede la possibilità per la società non operativa di procedere alla assegnazione o cessione di beni ai soci, o alla trasformazione in società semplice, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche, pagando un'imposta sostitutiva sul reddito d'impresa e sottoponendo le cessioni o assegnazioni all'imposta di registro in misura dell'1%, alle imposte ipotecaria e catastale fisse, (qualora si tratti di immobili); tali cessioni o assegnazioni sono esenti IVA.
Le modifiche della finanziaria hanno fissato nuovi termini e determinato delle rilevanti differenze nelle aliquote dell'imposta sostitutiva.

situazione ante modifica:
La disciplina era ed è applicabile alle società:

  • non operative nel periodo di imposta al 04/07/2006 (o che si trovavano a tale data nel primo periodo di imposta);
  • con tutti i soci persone fisiche, che non agiscono nell'attività d'impresa (circolare 25/E) oppure qualora le società siano società semplici (Ris. 17/05/2005 n. 103/E);
  • iscritte al libro soci al 01/01/2007 o iscritte entro 30 gg da tale data se hanno acquistato le quote con titolo avente data certa anteriore al 01/11/2006;
  • che abbiano deliberato lo scioglimento o trasformazione in società semplice entro il 31/05/2007 e chiedano la cancellazione del R.I. entro un anno dallo scioglimento o dalla trasformazione.

In questo caso si applicano:

  1. l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 25%;
  2. l'imposta sostitutiva per i saldi attivi da rivalutazione del 10%.


situazione post modifica
:
La disciplina è applicabile alle società:

  • non operative nel periodo di imposta al 31/12/2007 (o che si trovavano a tale data nel primo periodo di imposta);
  • - con tutti i soci persone fisiche, che non agiscono nell'attività d'impresa (circolare 25/E) oppure qualora le società siano società semplici (Ris. 17/05/2005 n. 103/E);
  •  iscritte al libro soci al 01/01/2008 o iscritte entro 30 gg da tale data se hanno acquistato le quote con titolo avente data certa anteriore al 01/11/2007;
  • che deliberino lo scioglimento o trasformazione in società semplice nel 5° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta e chiedano la cancellazione del R.I. entro un anno dallo scioglimento o dalla trasformazione.

In questo caso si applicano:

  1. l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.
  2. l'imposta sostitutiva per i saldi attivi da rivalutazione del 5%.
Ultimo aggiornamento ( domenica 11 maggio 2008 )
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